Art. 1. - È costituita l'Associazione:

“A.S.C. – Associazione Scenografi, Costumisti, Arredatori Italiani”;

Art. 2. - Essa ha sede in Roma, C/O Stabilimenti Cinematografici Cinecittà, Via Tuscolana n. 1055, 00173 Roma;

Art. 3. – La durata dell’Associazione è intesa a tempo indeterminato;

Art. 4. – L’ associazione non ha scopo di lucro, è apolitica e rispetta le convinzioni di ognuno.
E’ libera ed aperta a tutti gli scenografi, costumisti, arredatori, in possesso della cittadinanza italiana, che operano professionalmente nel campo dello spettacolo (a titolo esemplificativo cinema, teatro, televisione e audiovisivo) con iscrizione al collocamento dello Spettacolo.
E’ altresì aperta a tutti i cittadini italiani che, pur non esercitando ancora la professione di scenografo, costumista e arredatore, siano neolaureati o laureandi in materie idonee all’ esercizio delle professioni suddette o comunque in possesso di altro titolo legalmente riconosciuto idoneo all’ esercizio delle stesse.

Art. 5. - L'Associazione ha le seguenti finalità:
lo sviluppo e la qualificazione della categoria degli autori della scenografia, dei costumi e dell’ arredamento, la difesa dei principi professionali delle suddette categorie e la collaborazione con Enti, Istituti, Associazioni, Società Italiane e Straniere per la soluzione di problemi tecnici ed artistici.
La promozione di ogni iniziativa ed attività connessa direttamente o indirettamente agli scopi sociali: organizzare e partecipare a manifestazioni, convegni, tavole rotonde, mostre sia in Italia che all’ estero ed in generale favorire la diffusione, la conoscenza e la pratica delle professioni di scenografo, costumista ed arredatore; all’ uopo l’ Associazione potrà organizzare corsi di formazione e perfezionamento sia in Italia che all’ estero;

Attività

Art. 6. – L’ Associazione, per raggiungere il proprio scopo, svolge le seguenti attività ( a titolo esemplificativo):

1. organizzare conferenze, seminari e mostre;
2. partecipare a conferenze, seminari e mostre;
3. curare, promuovere e sovvenzionare pubblicazioni periodiche e non periodiche;
4. promuovere scambi di informazioni culturali con altri Paesi;
5. istituire borse di studio per studenti meritevoli;
6. istituire premi e/o riconoscimenti per coloro che abbiano contribuito, anche solo economicamente, alla diffusione dell’ arte;
7. organizzare scuole e corsi di aggiornamento, perfezionamento e formazione professionale;
8. stipulare convenzioni a favore degli iscritti;
9. rilasciare e/o richiedere certificazione o altra idonea documentazione stabilita dalla legge, comprovante la qualità o abilitante alla professione di scenografo, costumista ed arredatore;

L’ Associazione, su decisione del Consiglio Direttivo, in persona del Presidente, è l’ unico soggetto abilitato a richiedere a terzi per conto degli associati, o a rilasciare direttamente agli stessi, certificazione o altra idonea documentazione stabilita dalla legge, comprovante la qualità o abilitante alla professione di scenografo, costumista ed arredatore. Gli associati non potranno mai in alcun caso richiedere direttamente a terzi il rilascio di certificazione o altra idonea documentazione stabilita dalla legge comprovante la qualità o abilitante alla professione di scenografo, costumista ed arredatore.

Patrimonio ed esercizi sociali

Art. 7. - Il patrimonio è costituito:

1. dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
2. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
3. da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti e sovvenzioni da parte di persone fisiche o Enti elargiti con la specifica destinazione di incrementare il patrimonio;

Art. 8. - Le entrate dell'Associazione sono costituite:

1. dalle quote sociali;
2. dalle oblazioni volontarie dei soci;
3. dalle sovvenzioni e contributi elargiti da singoli Privati, Enti e Aziende private e pubbliche;
4. dal ricavato dall'organizzazione di attività previste dallo statuto o partecipazione ad esse;
5. da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Associati


Art. 9. - Gli associati si distinguono in associati Ordinari, associati Fondatori, associati Junior ed associati Onorari.
Sono associati ordinari coloro che, cittadini italiani appartenenti alle categorie professionali degli scenografi, costumisti, arredatori, operino professionalmente nel campo dello spettacolo con iscrizione al collocamento dello Spettacolo, e la cui domanda di ammissione venga accettata dal Consiglio e che versino, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio.
Sono associati fondatori coloro che, in possesso dei requisiti richiesti per gli associati ordinari ed in regola con il pagamento delle quote sociali, siano intervenuti alla firma dell’ atto costitutivo.
Sono associati Junior i cittadini italiani che, pur non esercitando ancora la professione di scenografo, costumista e arredatore, siano neolaureati o laureandi in materie idonee all’ esercizio delle professioni suddette o comunque in possesso di altro titolo legalmente riconosciuto idoneo all’ esercizio delle stesse e la cui domanda di ammissione venga accettata dal Consiglio e che versino all’ atto dell’ ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio. Il Consiglio Direttivo, sulla base di richiesta presentata dal socio Junior, previo accertamento dei requisiti richiesti dal presente statuto e dal regolamento, ne delibera il passaggio alla categoria di associato Ordinario dandone tempestiva comunicazione all’ interessato.

Sono associati Onorari le persone fisiche che, indipendentemente dalla cittadinanza e dalla professione svolta , abbiano meriti inconfutabili sia diretti che indiretti, nell’ ambito delle finalità proprie dell’ Associazione; essi vengono nominati ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, non sono obbligati al pagamento di alcuna quota associativa, non hanno diritto di voto e non sono eleggibili, possono, tuttavia, partecipare ed intervenire alle assemblee tanto ordinarie che straordinarie.
Gli associati Ordinari, gli associati Fondatori e gli associati Junior costituiscono l’ assemblea dei soci e hanno diritto di voto. Possono essere eletti alle cariche sociali i soci Ordinari, i soci Fondatori e i soci Junior (secondo percentuale stabilita dal regolamento interno).
Gli associati possono recedere dall’ Associazione in qualunque momento se non hanno assunto l’ obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto con lo scadere dell’ anno in corso. Gli associati che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 settembre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

Art. 10. - Gli associati avranno diritto di frequentare i locali sociali, di servirsi dei locali gestiti dalla Associazione e di ottenere una riduzione sui biglietti d'ingresso alle manifestazioni promosse dalla Associazione.

Art. 11. - La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità: la morosità verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo; la indegnità verrà sancita dalla Assemblea degli associati.

Amministrazione


Art. 12. - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto di undici membri eletti dall'Assemblea degli associati tra gli associati stessi per la durata di due anni. In caso di dimissioni o decesso di uno dei suoi membri, il Consiglio Direttivo alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.
Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali indicate dall’ Assemblea e di promuovere nell’ ambito di tali direttive ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi sociali.

Art. 13. - Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri un Presidente, due Vicepresidenti e un Segretario.
Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo.
Il Presidente può essere eletto esclusivamente per un numero massimo di quattro mandati consecutivi. Egli rimarrà comunque in carica sino all’ insediamento del nuovo Presidente.

Art. 14. - Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al consuntivo, al preventivo, all'ammontare della quota sociale ed al passaggio dalla categoria di associato Junior a quella di associato Ordinario.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente più anziano di età, in assenza di entrambi dall’ altro Vicepresidente, in assenza anche di quest’ ultimo dal più anziano di età dei presenti.
Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 15. - Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso nomina i soci, fissa l’ ammontare delle quote sociali, procede alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all'Assemblea, alla nomina di dipendenti ed impiegati determinandone la retribuzione e compila il Regolamento per il funzionamento della Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Art. 16. - Il Presidente, ed in sua assenza i Vicepresidenti congiuntamente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, può compiere tutti gli atti di ordinaria gestione del patrimonio sia mobiliare che immobiliare in nome e per conto dell’ Associazione, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Assemblee


Art. 17. - Hanno diritto di intervenire all'assemblea e di esercitare il proprio diritto di voto tutti gli associati Fondatori, Ordinari e Junior in regola nel pagamento della quota annua di associazione.
Hanno diritto di intervenire personalmente all’ assemblea gli associati onorari; essi non hanno diritto di voto.
Gli associati Fondatori, Ordinari e Junior possono farsi rappresentare esclusivamente da altri associati Fondatori, Ordinari e Junior, anche membri del Consiglio Direttivo, salvo, in questo caso, per l'approvazione di bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri. E’ possibile l’ esercizio del voto a mezzo posta fax o e-mail. E’ altresì possibile l’ esercizio del voto per delega; ogni associato può ricevere una sola delega.

Art. 18. - Gli associati sono convocati in assemblea dal Consiglio Direttivo almeno due volte all'anno entro il mese di gennaio ed entro il mese di marzo mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, o a mezzo e-mail e mediante affissione, nell'albo dell'Associazione, dell'avviso di convocazione contenente l' ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati, a norma dell'art. 20 C.C.
L'assemblea deve essere convocata in Roma , anche fuori della sede sociale.

Art. 19. - L'assemblea discute e delibera sulle relazioni dell’ attività sociale, sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali della Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori, sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto, e su tutto quant'altro a lei demandato per legge o per statuto.

Art. 20. - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente.
Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario, se lo ritiene il caso, due scrutatori.
Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.
Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Art. 21. – L’ assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto al voto in regola con il pagamento della quota associativa e delibera a maggioranza assoluta degli associati presenti, aventi diritto al voto in regola con il pagamento della quota associativa. In seconda convocazione, l’ Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati aventi diritto al voto in regola con il pagamento della quota associativa e delibera a maggioranza assoluta degli associati presenti, aventi diritto al voto in regola con il pagamento della quota associativa; essa non può essere convocata nello stesso giorno della prima.
L’ Assemblea in seduta ordinaria:

* discute e delibera sulle relazioni dell’ attività sociale, determina gli indirizzi di politica generale e le direttive per l’ azione da svolgere in relazione agli scopi istituzionali;
* elegge il Consiglio Direttivo, tre membri effettivi e due supplenti dei Revisori dei Conti;
* elegge il Collegio dei Probiviri composto di tre membri effettivi e due supplenti;
* approva il bilancio preventivo e consuntivo;
* delibera le azioni di responsabilità contro gli amministratori per fatti da loro compiuti;

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto;

Art. 22. – L’ assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei tre quarti degli associati aventi diritto al voto in regola con il pagamento della quota associativa e delibera con il voto favorevole dei due terzi degli associati presenti, aventi diritto al voto in regola con il pagamento della quota associativa. In seconda convocazione, l’ Assemblea è validamente costituita con la presenza dei due terzi degli associati aventi diritto al voto in regola con il pagamento della quota associativa e delibera con il voto favorevole dei due terzi degli associati presenti, aventi diritto al voto in regola con il pagamento della quota associativa; essa non può essere convocata nello stesso giorno della prima.


L’ Assemblea in seduta straordinaria:

* delibera di modificare l’ atto costitutivo e lo statuto;

Collegio dei Revisori


Art. 23. - La gestione della Associazione è controllata da un Collegio di Revisori, costituito da tre membri effettivi e due supplenti eletti annualmente dalla Assemblea degli associati.
I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente. I revisori durano in carica un anno e possono essere confermati.

Scioglimento


Art. 24. - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 21 C.C. dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Controversie


Art. 25. – Gli associati espressamente rinunciano al ricorso all’ Autorità Giudiziaria, nei limiti consentiti dalla legge. Tutte le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi e l'Associazione o suoi Organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di tre Probiviri da nominarsi dall'assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo, reso per iscritto e motivato, sarà definitivo e non impugnabile, salva diversa norma inderogabile di legge.